Art. 3
Modalità di tenuta della banca di dati
In vigore dal 24 apr 2004
1. La banca di dati è tenuta in modo informatizzato secondo regole procedurali di carattere tecnico operativo.
2. Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano:
a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;
b) l'individuazione del soggetto che inserisce o modifica il dato;
c) l'avvenuta ricezione da parte del sistema informatico dell'inserimento o della modifica del dato.
3. La conformità alle regole procedurali di carattere tecnico operativo è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, prima della messa in uso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2004-02-24;91#art-3