Art. 4
Alimentazione della banca di dati
In vigore dal 24 apr 2004
1. La banca di dati è alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia.
2. Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato in modalità manuale.
3. La banca di dati è alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni.
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