Art. 4

Alimentazione della banca di dati

In vigore dal 24 apr 2004
1. La banca di dati è alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia. 2. Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato in modalità manuale. 3. La banca di dati è alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni.
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Alimentazione della banca di dati (Art. 4 Regolamento recante modalita' di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili, istituita dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.) — Testo vigente | Portale Normativo