Art. 4
Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
In vigore dal 4 ott 2003
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all', comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.
Storico versioni
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