Art. 2
Comunicazione
In vigore dal 4 ott 2003
1. Al fine di consentire il controllo di cui all', alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva è redatta su carta libera.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-18;266#art-2