Art. 3
Controllo formale
In vigore dal 4 ott 2003
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all', procede all'iscrizione, previa verifica della:
a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all', comma 1.
2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio, nell'attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge.
In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Storico versioni
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