Art. 1
Anagrafe unica delle ONLUS
In vigore dal 4 ott 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o più decreti, le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Sentita, ai sensi dell', comma 2, lettera c), del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-07-18;266#art-1