Art. 5
Disposizioni transitorie e di attuazione
In vigore dal 23 lug 2003
1. Le disposizioni di cui all', relative alla nomina dei componenti dell'Unità, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unità, ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualità di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 maggio 2003
Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-05-23;162#art-5