Art. 4

Delibere del Cipe

In vigore dal 23 lug 2003
1. Le finalità e gli obiettivi dell'Unità, nonché le modalità di raccordo con l'attività svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla società Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalità dell'organizzazione interna dell'Unità sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.
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Delibere del Cipe (Art. 4 Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.) — Testo vigente | Portale Normativo