Art. 1

Composizione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto

In vigore dal 23 lug 2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l', comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attività di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di provvedere alla riorganizzazione dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: . Composizione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto 1. L'organico dell'Unità tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unità, è costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unità si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa è determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico è proporzionalmente ridotto. 2. I componenti dell'Unità, di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra: a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando; b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza. 3. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalità di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti è allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalità richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.
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