Art. 2
Trattamento economico
In vigore dal 23 lug 2003
1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unità è stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2003-05-23;162#art-2