Art. 2

In vigore dal 27 lug 2003
1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita: a) dalla sigla della provincia; b) dall'anno corrente composto di quattro cifre; c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto; d) da un numero progressivo. 2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario. 3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.
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urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-09;171#art-2

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