Art. 4

In vigore dal 27 lug 2003
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320, e la circolare del Ministero dell'industria n. 257 del 19 luglio 1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 9 maggio 2003 Il Ministro: Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 306
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