Art. 3
In vigore dal 27 lug 2003
1. Il modulo di domanda è redatto in un originale e quattro copie.
2. L'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia è inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-09;171#art-3