Art. 2
2 / 4In vigore dal 27 lug 2003
1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:
a) dalla sigla della provincia;
b) dall'anno corrente composto di quattro cifre;
c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;
d) da un numero progressivo.
2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.
3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-05-09;171#art-2