Art. 4

Presentazione della domanda

In vigore dal 18 gen 2016
1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformità, va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmetterà copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere riportate le seguenti indicazioni: a) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente; b) tipo di autorizzazione per la quale viene presentata la richiesta, con la specifica indicazione dei prodotti o famiglia di prodotti, o dei sistemi di qualità aziendali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-04-30;175#art-4

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