Art. 2
Valutazione della conformità
In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformità dei prodotti di cui all', secondo i moduli previsti dall' del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall' del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.
2. L'autorizzazione può essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-04-30;175#art-2