Art. 3

R e q u i s i t i

In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi, per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità, devono: a) soddisfare i criteri minimi di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; b) disporre di mezzi tecnici e di strutture idonee allo svolgimento dei compiti, previsti dalle specifiche norme tecniche di riferimento per il controllo e la verifica dei prodotti al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all' del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonché di un organico composto da un responsabile delle procedure di valutazione della conformità CE, munito del titolo professionale di ingegnere navale e da personale qualificato in numero adeguato per l'esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le verifiche che è chiamato ad effettuare. 2. Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unità da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale. 3. Il personale incaricato delle prove e dei controlli deve possedere uno dei seguenti titoli e requisiti: a) diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali; b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto; c) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale; d) diploma di istituto nautico - sezione di coperta e di macchina - ed almeno cinque anni di navigazione, nonché il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti; e) titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali. 4. I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti c) e d) del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneità e di sicurezza alle navi. 5. Gli organismi sono tenuti a: a) dotarsi di un manuale di qualità, in cui siano altresì previste una regolamentazione che definisca l'iter amministrativo interno con le procedure per l'ottenimento delle relative attestazioni di conformità e, nei contratti con la clientela, una clausola con cui detta regolamentazione sia resa vincolante per le parti; b) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti siano stati riconosciuti, dalle competenti autorità, conformi alle norme di igiene ambientale e sicurezza del lavoro; c) assicurare, in qualunque momento, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni in base alle quali hanno ottenuto l'autorizzazione, ed in particolare garantire il rispetto dei criteri di competenza e di idoneità a svolgere i compiti per cui sono stati autorizzati. 6. Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettività pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale. 7. Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell', comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo stesso da rapporto di lavoro dipendente purchè munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3. 8. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attività eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonché delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilità. 9. Gli organismi notificati ai sensi dell', comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneità tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-04-30;175#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
R e q u i s i t i (Art. 3 Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti.) — Testo vigente | Portale Normativo