Art. 8
Obbligo di comunicazioni
In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell', comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonché le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-04-30;175#art-8