Art. 8

Obbligo di comunicazioni

In vigore dal 18 gen 2016
1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell', comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonché le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile 2003, n. 175 e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 31, comma 3".

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Obbligo di comunicazioni (Art. 8 Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti.) — Testo vigente | Portale Normativo