Capo IISez. I

Art. 6

Aree di navigazione

In vigore dal 22 giu 2003
1. Ai fini del presente regolamento, in conformità delle definizioni di cui agli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74/83 Regola 2, in vigore dal 1° febbraio 1992, citati nelle premesse, si intende: a) per «zona oceanica A1» una zona situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica di almeno una stazione costiera che opera su onde metriche e nella quale la funzione di allarme DSC è disponibile in permanenza; b) per «zona oceanica A2» una zona, ad esclusione della zona oceanica A1, situata all'interno della zona di copertura radiotelefonica avente almeno una stazione costiera operante su onde ettometriche ed in cui la funzione di allarme CSN è disponibile in permanenza; c) per «zona oceanica A3» una zona, ad esclusione delle zone oceaniche A1 ed A2, situata all'interno della zona di copertura di un satellite geostazionario d'INMARSAT ed in cui la funzione di allarme è disponibile in permanenza; d) per «zona oceanica A4» una zona situata all'esterno delle zone oceaniche A1, A2 ed A3.
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urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-6

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Aree di navigazione (Art. 6 Regolamento riguardante la regola tecnica per la costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS.) — Testo vigente | Portale Normativo