Capo II›Sez. I
Art. 10
Impianto di radionavigazione
In vigore dal 22 giu 2003
1. Al fine della sicurezza della navigazione l'impianto radiogoniometrico a bordo delle navi che ne sono provviste deve soddisfare quanto previsto dai paragrafi «p» e «q» del Capitolo V-Regola 12 degli emendamenti 1988 alla «convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83)», pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 1992.
Storico versioni
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