Capo I
Art. 5
Impianti facoltativi
In vigore dal 22 giu 2003
1. Per gli impianti non dedicati alla sicurezza ed installati a bordo delle navi in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal GMDSS, può essere consentita l'applicazione parziale della presente regola tecnica riguardo l'installazione delle antenne, qualora non sia tecnicamente possibile soddisfare quanto previsto per gli impianti preposti alla sicurezza, fermo restando l'obbligo di non creare interferenze agli impianti facenti parte della dotazione obbligatoria.
2. Gli impianti facoltativi possono anche essere esentati dagli obblighi previsti dalla regola tecnica per la sorgente di energia elettrica principale, la sorgente di energia elettrica di emergenza e la sorgente di energia elettrica di riserva.
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Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2003-04-15;130#art-5