Capo I
Art. 1
O g g e t t o
In vigore dal 22 giu 2003
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 14 luglio 1967, riguardante l'approvazione delle norme tecniche relative ai requisiti cui devono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo delle navi mercantili e lusorie;
Visti gli articoli 354 e 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS);
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modificazioni;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974 adottati dal Comitato della Sicurezza Marittima dell'I.M.O. il 17 giugno 1983, in vigore dal 1° luglio 1986, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 1986;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Viste le prescrizioni per le navi costruite dal 1° febbraio 1995 di cui al capitolo II-I, Parte D - Impianti elettrici, Regola II - 1/42 e Regola 43 degli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) in vigore dal 1° febbraio 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992;
Visti gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE del 28 aprile 1992, 93/68/CEE del 22 luglio 1993 e 93/97/CEE del 29 ottobre 1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 con il quale è stato approvato il Piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Ravvisata la necessità di aggiornare le norme tecniche relative alla costituzione ed alla sistemazione degli impianti radioelettrici a bordo delle navi che hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal GMDSS (sistema globale di soccorso e sicurezza in mare);
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 aprile 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 (note GM/131347/4532/DL/Pon del 27 giugno 2002 e GM/132098/4532/DL/Pon del 18 settembre 2002);
Adotta
il seguente regolamento:
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O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta la regola tecnica per gli impianti radioelettrici installati a bordo delle navi che, in base alle disposizioni vigenti, hanno l'obbligo della dotazione degli impianti previsti dal «sistema globale di soccorso e sicurezza in mare» (GMDSS).
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