Art. 6
In vigore dal 4 giu 2003
1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.
2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.
3. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.
4. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti per la scarsa complessità dell'opera da realizzare, o in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale dell'incentivo che non viene assegnata non può essere inferiore al cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da a) ad e) del comma 1 degli .
5. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), e comma 4 della legge n. 109/1994.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-03-20;108#art-6