Art. 7
In vigore dal 4 giu 2003
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato effettuato alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 marzo 2003
Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 391
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-03-20;108#art-7