Art. 5

In vigore dal 4 giu 2003
1. Per progetti d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo è attribuito in ragione del 1,2%, secondo la seguente ripartizione: a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%; b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori: 1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%; 2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%; 3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%; c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%; d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%; e) personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.
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Art. 5 Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione delle opere o lavori appaltati dal Ministero delle attivita' produttive. — Testo vigente | Portale Normativo