Art. 1
In vigore dal 4 giu 2003
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 18, comma 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la ripartizione tra il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione, di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;
Considerato che il citato articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede altresì che la ripartizione dell'incentivo a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione sia effettuata con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 26 marzo 2002 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero delle attività produttive in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione degli incentivi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2456 del 12 febbraio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Gli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, inerenti la progettazione dei lavori, sono riferiti ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.
2. Il personale destinatario del compenso è individuato dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o di trattativa dei lavori da realizzare, è stabilita dal presente regolamento in base alle classi di spesa definite agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-03-20;108#art-1