Art. 11

Procedure per ottenere il riconoscimento di tipo approvato

In vigore dal 18 ott 2002
1. La domanda per ottenere il riconoscimento di tipo approvato deve essere inoltrata, ovvero inviata mediante il servizio postale, al "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Ponte dei Mille - Genova". 2. La domanda di cui al comma 1, redatta in carta legale, deve essere corredata da una relazione tecnica in lingua italiana, contenente gli esiti delle prove effettuate ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti stabiliti dal pertinente regolamento ed attestante la conformità del prodotto ai detti requisiti. 3. La relazione tecnica deve essere redatta da qualificato Organismo notificato secondo le previsioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo. 4. La procedura di cui ai commi 1, 2 e 3, si applica esclusivamente alle zattere da utilizzare sulle unità da diporto nazionali per le quali il produttore, sia esso nazionale che comunitario o appartenente ad uno Stato dello SEE, chiede il riconoscimento in Italia e per quelle prodotte in altri Paesi comunitari o dello SEE sprovviste dei requisiti di cui all', comma 2. 5. Qualora l'Amministrazione lo ritenga necessario, il prodotto può essere sottoposto ad ulteriori verifiche o prove, previa comunicazione all'interessato. Le relative spese saranno poste a carico del richiedente il riconoscimento di tipo approvato. 6. In deroga a quanto stabilito dall', comma 2, l'Amministrazione può richiedere comunque l'approvazione nazionale delle zattere, secondo la procedura di cui al presente articolo, qualora abbia fondati motivi per ritenere che nonostante l'approvazione, la certificazione o la conformità alle norme del Paese d'origine le zattere commercializzate in Italia o installate a bordo di unità da diporto nazionali, non presentino sufficienti garanzie in termini di sicurezza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 agosto 2002 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 136
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