Art. 8
Modalità di revisione della zattera
In vigore dal 18 ott 2002
1. Il fabbricante delle zattere di salvataggio deve mettere a disposizione dei propri clienti almeno una stazione di revisione con personale qualificato ed attrezzature adeguate.
2. La stazione di revisione deve avere i requisiti stabiliti dal paragrafo 1 dell'annesso alla risoluzione IMO A.761.
3. Il fabbricante deve fornire all'Amministrazione un elenco costantemente aggiornato delle stazioni di revisione autorizzate ad effettuare i controlli delle zattere ed il regolamento cui sono obbligate ad attenersi. Una copia del regolamento deve essere posta a disposizione del cliente o del suo rappresentante. Il regolamento deve indicare:
a) le norme di riferimento per i test di controllo;
b) le istruzioni per le riparazioni;
c) la durata dei materiali di armamento per i quali sono previste date di scadenza.
4. Presso ogni stazione di revisione deve essere affissa una lista delle attrezzature in dotazione e dei pezzi di ricambio di cui può permanentemente disporre la stazione medesima per ciascun fabbricante di zattere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-12;219#art-8