Art. 10

Norma transitoria

In vigore dal 18 ott 2002
1. Le zattere di salvataggio già installate a bordo delle unità da diporto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarate conformi dal costruttore al decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1977, n. 338, devono essere sottoposte alla visita speciale di cui all', comma 5, in occasione della prima revisione successiva al 31 dicembre 2002 e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La produzione delle zattere di salvataggio conformi alle norme del decreto del Ministro della marina mercantile 2 dicembre 1977 può continuare per i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. Al termine di tale periodo, le zattere potranno essere installate a bordo non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che il costruttore dichiari preventivamente all'Amministrazione la loro consistenza, corredando tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con un elenco contenente i seguenti dati: a) tipo e modello; b) numero di serie; c) luogo di deposito. 3. La dichiarazione di cui al comma 2 può essere effettuata dal rivenditore direttamente alla capitaneria di porto competente per territorio, che ne trasmetterà copia all'Amministrazione. 4. Una copia della dichiarazione di cui ai commi precedenti, il cui originale sarà vistato dall'Amministrazione o dalla capitaneria di porto, dovrà accompagnare ogni zattera installata a bordo delle unità da diporto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Norma transitoria (Art. 10 Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo