Art. 2

Requisiti

In vigore dal 18 ott 2002
1. Le zattere di salvataggio da utilizzare sulle unità da diporto devono essere conformi al prototipo approvato dall'Amministrazione, ad esclusione di quelle di cui al comma 2. 2. Possono essere utilizzate, a bordo delle unità da diporto, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare.
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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-12;219#art-2

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