Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 18 ott 2002
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51, "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto" il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata); Visto l'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, nonché le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di salvataggio, di capacità compresa fra 4 e 12 persone, destinate esclusivamente alle unità da diporto, nonché le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche. 2. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2002-08-12;219#art-1

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