Art. 5

In vigore dal 31 ott 2002
1. Dopo l' del decreto sono aggiunti i seguenti: "Art. 6-bis (Imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all', comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215, si applicano le quote percentuali previste all', comma 2, per la garanzia diretta, e all', comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. 2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale è stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215. Le modalità di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Art. 6-ter [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. - 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all', comma 2, per la garanzia diretta, e all', comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attività produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione".
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