Art. 6
In vigore dal 31 ott 2002
1. All'articolo 12 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2002
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 120
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