Art. 2

In vigore dal 31 ott 2002
1. All', comma 1, del decreto la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) "consorzi" indica i consorzi e le società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo; le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo;".
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