Art. 3
In vigore dal 31 ott 2002
1. All' del decreto il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2002-07-24;226#art-3