Capo III
Art. 13
Prova facoltativa di lingua straniera
In vigore dal 15 apr 2007
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-13