Capo III

Art. 13

Prova facoltativa di lingua straniera

In vigore dal 15 apr 2007
1. Nell'ambito della prova orale, i candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta. Alla prova facoltativa è attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-13

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