Capo III
Art. 12
Prove orali
In vigore dal 15 apr 2007
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-12