Capo III

Art. 12

Prove orali

In vigore dal 15 apr 2007
1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II e VII); legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. 2. Nel corso della prova orale è accertata inoltre la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli strumenti informatici. 2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte. 3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-12

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Prove orali (Art. 12 Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo