Capo III
Art. 11
Prove scritte
In vigore dal 15 apr 2007
1. Le prove scritte consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati, rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto costituzionale, diritto civile, storia contemporanea... e della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente comma 1, è stabilita in otto ore per quelle sub a), in sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dei successivi elaborati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-11