Capo II
Art. 10
Valutazione della prova preselettiva.
In vigore dal 15 apr 2007
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all', un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresì pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-06-04;144#art-10