Art. 4

Verifica degli interventi

In vigore dal 25 mag 2002
1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, nonché sulla spesa sostenuta.
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