Art. 1

Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi o di sfruttamento sessuale

In vigore dal 25 mag 2002
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269; Visto l'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328; Visto l'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e per gli affari regionali; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 novembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 luglio 2001; Ritenuto di non poter accogliere completamente le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 luglio 2001, per la seguente considerazione: quanto ai criteri di riparto del finanziamento, appare preferibile l'unico criterio dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'ISTAT, essendo difficile avere dati statistici attendibili relativi ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata al sensi dell'articolo 17, comma 3, con nota n. 85086/19/8/22 del 5 febbraio 2002; Adotta il seguente regolamento: . Fondo per interventi in favore dei minori vittime di abusi o di sfruttamento sessuale 1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono assegnate annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con il provvedimento di riparto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate per due terzi al finanziamento di progetti riconducibili a specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale. 3. Per l'anno 2001 dette risorse, già integrate dalle somme di cui al decreto di impegno in data 20 dicembre 2000, sono incrementate di 20 miliardi, ai sensi dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 4. La parte residua del fondo è destinata a programmi di recupero di coloro che sono riconosciuti responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale.
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