Art. 3
P r o g e t t i
In vigore dal 25 mag 2002
1. I progetti sono realizzati in ambiti territoriali che consentano l'integrazione degli interventi con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio.
2. Le attività contenute nei progetti prevedono il coordinamento e l'intervento professionale di psicologi, l'impegno di educatori, la presenza di operatori assistenziali, di personale medico e infermieristico in relazione alle esigenze delle persone assistite.
3. Nei progetti che prevedono l'attivazione di centri di accoglienza a ciclo residenziale o diurno sono comunque assicurati gli standard di prestazioni previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le residenze destinate ai minori.
4. Gli interventi sono gestiti da organismi pubblici e privati che dispongano di una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela dei minori vittime di abusi. Sono da considerarsi privilegiati gli interventi attivati in collaborazione fra gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali, le istituzioni scolastiche e le associazioni e le organizzazioni di utilità sociale con esperienza nel settore dell'aiuto e della tutela dei minori vittime di abusi.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli organismi privati devono dimostrare di aver svolto, per almeno due anni, attività nel settore dell'assistenza ai minori, comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le aziende unità sanitarie locali e attestazione, da parte dei medesimi enti, circa la puntuale esecuzione delle convenzioni medesime. Per le attività non operanti in convenzione l'esperienza è dimostrata mediante attestazione dell'ente locale o dell'azienda unità sanitaria locale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2002-03-13;89#art-3