Art. 2

Programmi di intervento

In vigore dal 25 mag 2002
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche alla luce di quanto previsto nel progetto-obiettivo materno-infantile adottato con decreto del Ministro della sanità 24 aprile 2000, in tema di maltrattamenti, di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, sulla base delle risorse assegnate, predispongono programmi di intervento finalizzati alla realizzazione di progetti specifici concernenti: a) azioni di prevenzione; b) azioni di presa in carico; c) azioni formative e informative, anche rivolte alle vittime e agli autori di reato. 2. I programmi indicano in linea generale: a) le azioni prioritarie da promuovere da parte delle amministrazioni competenti e i risultati attesi; b) i soggetti responsabili dell'iniziativa e dell'attuazione degli interventi; c) le modalità della collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati operanti nel settore della tutela dei minori dagli abusi, con particolare riguardo alla collaborazione tra comuni, aziende unità sanitarie locali e i centri di giustizia minorile; d) i criteri di ripartizione del fondo sul territorio interessato e per ogni azione prioritaria; e) le modalità per l'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca. 3. Ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 269 del 1998 e dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e sue successive modifiche, l'attività di monitoraggio dei programmi di intervento è svolta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le amministrazioni statali interessate e con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nello svolgimento dell'attività di monitoraggio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge n. 451 del 1997.
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