Art. 4
Rilascio dell'accreditamento
In vigore dal 22 mag 2002
1. La commissione tecnico-consultiva esprime il proprio parere alla direzione entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione.
2. La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori indagini supplementari ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione.
3. La direzione, dopo l'acquisizione del parere della commissione e, comunque, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validità, rinnovabile, di tre anni ovvero comunica allo stesso laboratorio i motivi per i quali la domanda non è accolta.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la domanda si intende respinta. In caso di motivata richiesta da parte dell'amministrazione di chiarimenti o documenti, il termine riprende a decorrere dalla ricezione degli stessi.
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