Art. 7

Corrispettivi

In vigore dal 22 mag 2002
1. L'interessato al rilascio dell'accreditamento è tenuto a corrispondere le spese amministrative secondo le disposizioni recate dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1995. 2. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente regolamento può essere effettuato con le seguenti modalità: a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma; c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 3. La causale del versamento deve contenere anche il codice fiscale dell'interessato nonché l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 2569, articolo 11. 4. Copia della attestazione del versamento deve essere trasmessa alla direzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 2002 Il Ministro: Gasparri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 111
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Corrispettivi (Art. 7 Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova.) — Testo vigente | Portale Normativo