Art. 3
Istruttoria della domanda
In vigore dal 22 mag 2002
1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione provvede all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti.
2. In caso di esito positivo la direzione chiede al laboratorio la formalizzazione dell'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.
3. La direzione, ricevuta la comunicazione riguardante l'impegno al pagamento di cui al comma 2, conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche ad ispettori scelti tra quelli inseriti in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa.
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.
5. La direzione comunica tale risultato al laboratorio, fissando modalità e termini per l'adeguamento del manuale stesso.
6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio.
Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, trasmettono alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
7. Il rapporto è inoltrato dalla direzione per il prescritto parere, alla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Storico versioni
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