Art. 1

Finalità

In vigore dal 22 mag 2002
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità; Considerato che l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 269 del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro delle comunicazioni il compito di disciplinare la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 205/2001, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 ottobre 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota GM 128862/4545/DL del 22 novembre 2001; Adotta il seguente regolamento: . Finalità 1. Il presente regolamento disciplina: a) la procedura di rilascio dell'accreditamento dei laboratori che svolgono prove su apparecchiature radio ed apparecchiature terminali di telecomunicazioni, di cui il Ministero delle comunicazioni può avvalersi ai fini della sorveglianza sul mercato prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269; b) il rinnovo dell'accreditamento stesso.
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