Titolo II

Art. 7

Ordinamenti didattici

In vigore dal 19 giu 2018
1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea. 2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell', comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonché lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all', comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999. 3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola. 4. Il regolamento è adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.

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Ordinamenti didattici (Art. 7 Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.) — Testo vigente | Portale Normativo