Titolo I
Art. 3
Commissione tecnico-consultiva
In vigore dal 19 giu 2018
1. Con decreto del Ministro è costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.
2. La Commissione è composta da:
a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità.
4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La Commissione può organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e può procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.
7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.
8. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, nè avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all', comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Note all'articolo
- Il Decreto 3 maggio 2018, n. 59 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 11) che "La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2002-01-10;38#art-3