Titolo III
Art. 13
Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea magistrale
In vigore dal 19 giu 2018
1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all', le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi di cui all', comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2002-01-10;38#art-13